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| COMUNE DI SCANDRIGLIA |
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| Scritto da Administrator |
| Sabato 10 Aprile 2010 19:46 |
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Ai Signori Contribuenti, Si comunica che, anche per l’anno 2010, il Comune di Scandriglia procederà alla riscossione dell’I.C.I. tramite il Concessionario di zona , con conto corrente n. 88731880, intestato a: EQUITALIA GERIT SPA SCANDRIGLIA-RI-ICI. I due bollettini inviati unitamente alla presente, sono relativi al pagamento dell’acconto (entro il 16 Giugno 2010) e del saldo ( entro il 16 Dicembre 2010), dell’imposta, che sarà determinata da ogni utente in base alle proprietà immobiliari. Ulteriori bollettini saranno disponibili presso gli uffici postali e l’ufficio tributi del Comune di Scandriglia. Per l’anno 2010 il Consiglio Comunale, con delibera CC N° 4/2010 ha confermato l’aliquota UNICA dell’imposta comunale sugli immobili, già stabilita per gli anni precedenti nella misura del 5,5 per mille. Ai sensi del D.L. 93/2008, non è dovuta alcuna imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè a residenza del soggetto passivo, ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9 per le quali continuerà ad applicarsi la detrazione di € 103,29 in proporzione ai mesi ed alla percentuale di possesso, come previsto dall’art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/92. Il comune riconosce quali pertinenze dell’abitazione principale, i soli locali di categoria C2 e C6, purché identificati al catasto urbano con lo stesso numero di particella dell’abitazione, ma di esentare dal pagamento, perché considerato pertinenza, un solo locale a scelta del soggetto passivo che lo comunicherà, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs 504/92.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti previsto dall’art. 10 comma 4 del D.Lgs 504/92 è di qualsiasi altra variazione di proprietà, di residenza, di percentuale di possesso o altro, dovrà essere obbligatoriamente redatta su apposito modello ministeriale e presentata al Comune come previsto dall’art.2 del D.P.R. 322/98, dal 1° Maggio al 31 Luglio 2010, anche per chi presenta la dichiarazione dei redditi in via telematica, (legge 296/2006). Nei termini precedentemente indicati saranno comunicate tutte le variazioni avvenute nell’anno 2009 e come già richiesto lo scorso l’anno, sarà necessario comunicare gli estremi della pertinenza, a servizio dell’abitazione principale, per la quale si richiede l’esenzione.
Scandriglia li 02/04/2010
Il Responsabile del ServizioF.to Luigi Boccetti
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| Ultimo aggiornamento Sabato 15 Maggio 2010 10:23 |
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